Scarso rendimento: sì al licenziamento, ma soltanto a determinate condizioni.

“E’ possibile licenziare per scarso rendimento?”. Sì, ma per quanto possibile in concreto, poi, non è così semplice provare l’inadempimento del lavoratore da c.d. “scarso rendimento“.

A oggi non esiste una normativa puntuale sullo scarso rendimento della prestazione lavorativa; si tratta in realtà di un’ipotesi che trae le sue fondamenta nella giurisprudenza, attraverso una interpretazione dell’art. 3 della legge 604/1966 in base al quale:

Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

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