
Scioglimento dell’unione civile: le fasi necessarie fino al divorzio.
Con sentenza n. 259/2021, il Tribunale di Bergamo torna a soffermarsi sul tema della dichiarazione di scioglimento dell’unione, come previsto dalla legge sulle unione civili (Legge n. 76/2016), ribadendo che tale dichiarazione solenne, resa avanti l’ufficiale di stato civile, unitamente al decorso di tre mesi, costituisce esclusivamente un presupposto per la presentazione della domanda di divorzio.
Non ancora abbastanza noto è l’istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso (Legge n. 76/2016).
Tale istituto giuridico, in parte analogo al matrimonio, prevede che al fine di sciogliere detta unione, per volontà di una o di entrambe le parti dell’unione, debba ricorrersi alle norme sul divorzio (Legge n. 898/1970), istituto giuridico che, come noto, è capace di sciogliere il vincolo matrimoniale o gli effetti civili del matrimonio religioso.
Ciò detto, è chiaro come all’interno della legge sulle unioni civili al contrario del matrimonio non sia stata prevista la fase della separazione personale dei coniugi.
Le norme sulla separazione per le parti dell’unione civile trovano, quindi, un rimpiazzamento nella previsione del comma 24 della Legge n. 76/2016, per la quale «l’unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale di stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione è proposta decorsi tre mesi dalla manifestazione di volontà di scioglimenti dell’unione».
Al fine di semplificare l’assunto di cui sopra, dunque, può riassumersi affermando che nel caso in cui la volontà di sciogliere l’unione provenga da una sola della parte, quest’ultima dovrà renderne solenne innanzi all’ufficiale di stato civile e attendere il decorrere di tre mesi da tale atto, al fine di potersi recare in Tribunale iniziando la normale procedura divorzile come poc’anzi ricordato (compreso il ricorso alla negoziazione assistita o al divorzio avanti all’ufficiale di stato civile).
Con espresso riferimento alla dichiarazione di scioglimento dell’unione, lacuna vera e propria all’interno della legge sulle unioni civili, è la mancanza di un’indicazione sull’obbligatorietà o meno di dover comunicare all’altra parte tale volontà, deducendo il rischio che quest’ultima potesse venirne a conoscenza solamente con la domanda di divorzio.
La sentenza del Tribunale di Bergamo, infatti, opportunamente richiama il d.lgs. n. 5/2017 il quale modificando l’art. 63 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, dispone che «la manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione civile di una sola parte» sia «previamente comunicata all’altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo nel comune dell’ultima iscrizione anagrafica, o in mancanza, all’ultimo indirizzo noto, o con altra forma di comunicazione parimenti idonea».
Con tale pronuncia, dunque, il Tribunale Bergamasco, ricostruendo il legame tra le norme dei due istituti, matrimoniale e dell’unione civile, nonché del decreto attuativo in ultimo menzionato, riconferma l’interpretazione della giurisprudenza di merito ad oggi esistente, per cui la dichiarazione all’ufficiale di stato civile e il decorso dei tre mesi, non comportano di fatto l’immediato o automatico scioglimento dell’unione, ma rappresenta solo un presupposto per proporre domanda di divorzio e l’obbligatorietà di comunicare all’altra parte dell’unione civile la propria volontà, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo quanto previsto ai sensi e con modalità dell’art. 1, c. 24 L. 76/2016.
Avv. Eleonora Russo
[Fonte immagine: ilmessaggero.it]
Leave a Reply