Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

In caso di sovraindebitamento, i soggetti non passibili di liquidazione giudiziale possono ricorrere a tre procedure:

  • il piano di ristrutturazione dei debiti , riservato al consumatore (sostituisce il “piano del consumatore”);
  • il concordato minore, rivolto al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative (sostituisce “l’accordo di composizione della crisi);
  • la liquidazione controllata del debitore rivolta alle categorie di soggetti sopraindicati (sostituisce la “liquidazione del patrimonio”).

Il piano di ristrutturazione dei debiti, rientrante nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, si applica al consumatore, ossia «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una s.n.c., s.a.s. o di una s.a.p.a. per i debiti estranei a quelli sociali» (art. 2 lett. e, d. lgs. 14/2019) e da ultimo, in base alle modifiche introdotte dall’art. 66 D. Lgs. 14/2019 anche ai “i membri della stessa famiglia” con ciò intendendo: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo,  le parti dell’unione civile, i conviventi di fatto.

Lo studio assiste il debitore passo passo in questa procedura.