
L’ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE AL CRIF e LE PRONUNCE DELL’ABF
La crisi economica nazionale, resa ancor più grave dall’evento pandemico COVID 19, ha accentuato la situazione di debolezza del consumatore, il quale, spesso ignaro dell’iscrizione del proprio nominativo quale “cattivo pagatore” presso i sistemi di rilevazioni centrale rischi, viene a conoscenza della segnalazione solo nel momento in cui gli viene negato un finanziamento.
In verità la maggior parte delle iscrizioni effettuate dagli intermediari presso le banche date (come CRIF) sono illegittime se compiute in assenza dei requisiti previsti dalla legge.
E’ infatti necessario che:
- Il consumatore/cliente venga avvisato con una comunicazione di preavviso della procedura di segnalazione.
- Lo sconfinamento, il ritardo o la sofferenza siano effettivamente esistenti.
Spesso gli intermediari sollecitano il pagamento delle rate scadute senza procedere al preavviso di comunicazione dell’iscrizione del nominativo presso le centrali rischi bancarie, in violazione delle norme di legge.
Infatti, l’ iscrizione del nominativo quale “cattivo pagatore” (CRIF S.P.A.- S.I.C.) è illegittima tutte le volte in cui il cliente non ha ricevuto dall’intermediario segnalante il preavviso di iscrizione ai sensi dell’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie.
Inoltre, la decisione dell’Intermediario di procedere alla iscrizione del nominativo del consumatore alla Centrale Rischi deve essere comunicata a questi con sufficiente preavviso, come statuito dall’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, che sancisce un termine di almeno 15 giorni prima della segnalazione.
Il cliente dovrà quindi verificare se ha ricevuto la comunicazione del preavviso di iscrizione.
In assenza del preavviso e in caso di segnalazione, il consumatore può rivolgersi all’Arbitro bancario finanziario (ABF), un organismo introdotto dalla legge 262/2005 in attuazione dell’art. 128 bis del Testo Unico Bancario.
L’Arbitro ha la funzione di risoluzione alternativa delle controversie (in inglese ADR – Alternative Dispute Resolution) insorgende tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
L’organismo ha carattere di imparzialità e indipendenza, ed è stato istituito dalla Banca d’Italia per introdurre uno strumento a tutela del cliente consentendogli un procedimento celere ed economico rispetto a quello giudiziale.
L’ABF ha adottato innumerevoli decisioni in materia illegittima segnalazione al CRIF, ordinando l’immediata cancellazione dei nominativi dalle Centrali Rischi, ogni qual volta non fosse raggiunta la prova della trasmissione del preavviso di segnalazione.
Per giurisprudenza consolidata dell’Arbitrato Bancario, nel caso in cui il destinatario neghi di aver ricevuto detto preavviso, l’intermediario segnalante è tenuto a fornire la prova della sua ricezione e, ove la tempestiva comunicazione del preavviso non risulti provata, la segnalazione è da ritenersi illegittima.
In tale ipotesi il cliente, oltre alla cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi, può ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per non aver potuto accedere al credito per il sostentamento della famiglia o per lo svolgimento dell’attività di impresa nonché il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero della lesione alla reputazione e all’immagine del professionista o dell’azienda.
Come puntualizzato dal Garante Privacy – il superiore preavviso costituisce espressione del fondamentale principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati personali (Delib. 31 luglio 2012) e risponde all’esigenza di offrire al debitore la possibilità di poter “eventualmente intervenire prima della segnalazione della morosità o di altro evento negativo alla centrale rischi privata”.
Va tuttavia segnalata una lacuna legislativa in merito alla forma del preavviso di iscrizione, in quanto in assenza di specifica previsione normativa per l’adempimento di tale obbligo è sufficiente una comunicazione a mezzo lettera semplice e NON mediante raccomandata.
L’invio dell’avviso può essere contenuto anche in un sollecito di pagamento o in un avviso di decadenza dal beneficio del termine con la conseguenza che il cliente è tenuto a verificare attentamente le comunicazioni degli istituti di credito.
Inoltre il ricorso all’arbitrato bancario deve essere preceduto da un reclamo scritto all’intermediario, con il quale si contesta il comportamento assunto dall’istituto ed, in ogni caso, il ricorso deve essere proposto entro 12 mesi dal reclamo.
Qualora le motivazioni assunte dall’intermediario siano ritenute insufficienti o in caso di mancata risposta, il cliente potrà rivolgersi all’ABF.
Le decisioni dell’Arbitrato non hanno la vincolatività delle sentenze, tuttavia qualora l’intermediario si renda inadempiente alle decisioni del collegio, tale inadempimento è reso pubblico per 5 anni, attraverso la pubblicazione dell’inosservanza sul sito internet.
Per tale ragione gli intermediari tendono a seguire le decisioni del collegio.
L’arbitrato infatti non preclude il ricorso all’autorità giudiziaria ma si pone come uno strumento di orientamento delle condotte degli intermediari, a tutela della correttezza e della trasparenza dei rapporti tra istituti bancari e clienti.
Avv. Alessia Pappalardo
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