
Licenziamento del lavoratore divenuto inidoneo alla mansione e blocco dei licenziamenti.
La normativa emergenziale da pandemia Covid-19 sancisce il divieto generale di licenziamenti economici e collettivi.
Ma cosa succede nell’ipotesi in cui un lavoratore nel contempo dovesse diventare inidoneo fisicamente alla mansione assegnatagli? Il datore di lavoro può licenziarlo?
Il licenziamento in questione rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 46 DL 18/2020 “Cura Italia” (convertito con modificazioni dalla L. N. 27/2020)? Di fatto non si configura nella fattispecie in esame un licenziamento economico in senso stretto.
Certo è che l’inidoneità fisica sopravvenuta costituisce, per giurisprudenza e dottrina consolidate, un motivo oggettivo di licenziamento, categoria frammentaria e che comprende tutto ciò che non è disciplinare (cass. 21/05/2019 n. 13649; cass. 22/01/2019 n. 6678; cass 06/12/2017 n. 29250).
Si richiama una recente pronuncia di merito del Tribunale di Ravenna (sent. 07/01/2021 n. 1) nella quale il Decidente afferma che non possono esservi dubbi in ordine alla inclusione nell’ambito applicativo del blocco dei licenziamenti per GMO di cui all’art. 46 anche del licenziamento per sopravvenuta inidoneità, ciò perchè:
1. Il motivo del licenziamento è indubbiamente oggettivo e non disciplinare(art. 3, L. 604/66);
2. Per il licenziamento per sopravvenuta inidoneità valgono le stesse ragioni di tutela economica e sociale, di straordinaria necessità e urgenza alla base di tutte le altre ipotesi di licenziamento per GMO che la normativa emergenziale ha inteso espressamente impedire.
Secondo il Tribunale di Ravenna infatti, per il lavoratore divenuto inidoneo alla mansione, il licenziamento va considerato come extrema ratio, evitabile adottando misure organizzative in grado di consentire al dipendente di continuare a lavorare, anche svolgendo mansioni inferiori.
Il Decidente pertanto sancisce la riconducibilità del caso di specie nel blocco dei licenziamenti per GMO del Cura Italia e la nullità dello stesso per violazione di una norma imperativa, disponendo quindi la reintegra del lavoratore e la condanna del datore di lavoro al risarcimento nella misura pari alla retribuzione omessa dalla data del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, nonchè al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tale periodo.
Sul punto si segnala infine una nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 298 del 24 giugno 2020 con la quale l’ispettorato, nel fornire chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’articolo 46 del Cura Italia, espressamente include l’ipotesi del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione tra le fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi della legge 604/1966 art. 3, e di conseguenza vietate. Ciò è avvalorato dall’ obbligo di repechage che impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il dipendente in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale.
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