INPS: iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti.

Sempre più frequentemente i titolari delle aziende nostre clienti ci richiedono assistenza dopo aver ricevuto avvisi di addebito notificati dall’Inps, in conseguenza dell’iscrizione d’ufficio da parte dell’Istituto alla gestione commercianti.

La pretesa contributiva spesso ammonta a migliaia e migliaia di euro.

Il nostro studio ha ottenuto diverse pronunce che annullano detti avvisi, dichiarando illegittima la pretesa contributiva dell’Inps, in totale accoglimento della nostra opposizione ad avviso di addebito.

Va innanzitutto premesso che l’opposizione avverso l’avviso di addebito costituisce un’opposizione all’iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, l’opposizione va qualificata come opposizione all’esecuzione ex articolo 29 del decreto legislativo n. 46/99.

Nel merito della singola questione concreta, occorrerà valutare se la pretesa contributiva che ci occupa, sia legittima o meno, esaminando la disciplina che regola l’assicurazione presso la gestione commercianti.

Va tenuto a mente che la disciplina previgente è stata modificata dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art.1, co. 203, che sostituisce la Legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, co.1, e così dispone:

L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori improprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.

L’art. 1, co. 208, della legge sopra citata, n. 662/96, dispone poi:

Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sull’iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell’istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche“.

È chiaro quindi come l’iscrizione alla gestione commercianti sia obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità e i rischi di gestione; la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali.

L’intervento di interpretazione autentica contenuta nell’art. 12, co. 11 D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 (rispetto al quale la Corte Costituzionale ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. Corte Costituzionale 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell’art. 1 L. n. 662/1996 (che prevede il principio del cosiddetto assorbimento finalizzato all’iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d’impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani coltivatori diretti e non già allorché, all’interno della stessa tipologia di attività d’impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di Srl (con il conseguente sorgere dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell’obbligo di dopo iscrizione contribuzione (contra, antecedentemente all’intervento del legislatore, cfr SS.UU. Cass. n. 3240/2010).

Pertanto potremmo concludere affermando che se dunque è vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell’attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che – ai fini del sorgere dell’obbligo di iscrizione e di contribuzione dell’amministratore (anche) alla gestione commercianti – deve sussistere la prova dell’abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall’art. 1, comma 203, L. 662/1996. Ne consegue quindi che la posizione di socio e amministratore della società non comporta di per sé l’obbligatorietà dell’iscrizione nella gestione commercianti.