
Infortunio sul lavoro: la responsabilità di parte datoriale va ritenuta automaticamente ogni qual volta il danno si concretizzi?
L’art 2087 del codice civile sancisce l’obbligo di tutela dell’integrità fisica e morale del lavoratore in capo al datore di lavoro. Quest’ultimo è però sempre responsabile in caso di incidente o infortunio sul lavoro?
La tutela della salute del lavoratore rappresenta, com’è ben noto, uno dei principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, come può evincersi dal combinato disposto degli artt. 32 e 35.
In caso di infortunio il lavoratore ha diritto al risarcimento da parte dell’INAIL e non sempre parte datoriale è chiamata a rispondere sul piano civile o penale.
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 21074 del 22/07/2021, ha ribadito quello che rappresenta un vero e proprio limite alla responsabilità datoriale, e cioè l’imprudenza e la negligenza del lavoratore.
Nel caso de quo, un lavoratore riportava un infortunio sul luogo di lavoro e pertanto agiva innanzi all’Autorità Giudiziaria per il risarcimento del danno differenziale (ossia quel danno risarcibile al lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall’INAIL a titolo di indennizzo per infortunio o malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo di risarcimento in sede civilistica). Tuttavia, già in primo grado il Tribunale affermava l’effettiva difformità tra le modalità di espletamento dell’attività lavorativa e l’azione da cui è venuto in essere il danno, non riuscendo pertanto il lavoratore a dimostrare l’asserito mancato rispetto delle regole di prevenzione in capo alla società convenuta datrice di lavoro.
La Suprema Corte ha poi affermato che il ricorrente “ha posto in essere una condotta “abnorme”, consistita nel piegarsi, senza stare attento alla sbarra che aveva di fronte, contro la quale ha urtato“.
Invero, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che “la condotta del lavoratore può comportare esonero totale dell’imprenditore da ogni responsabilità, quando presenti i caratteri di esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva dell’evento ( Cass. n. 19494/2009 e n. 9698/2009) e la domanda sia carente di qualsiasi specifica allegazione“.
Questo orientamento, oramai consolidato, parte dal presupposto che l’art. 2087 c.c. non possa essere inteso come norma che prescrive l’obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile volta a evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità di parte datoriale ogni qual volta il danno si concretizzi, ma, tuttalpiù, afferma il principio secondo il quale il rispetto dei limiti e degli obblighi imposti dalla legge al datore di lavoro, esoneri quest’ultimo da responsabilità.
Dott. Dario Di Mauro
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