
Decreto Green Pass e legge di conversione: prorogate le tutele in favore dei lavoratori fragili, il punto sul Green Pass.
La legge 133/2021, di conversione del D.L. 111/2021, meglio noto come decreto sul green pass, pubblicata sulla G.U. n. 235/2021 , interviene anche sui soggetti fragili e proroga al 31 dicembre 2021 il termine per il riconoscimento della tutela (articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).
Il decreto prevede, per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria che non possono svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero.
Stabilisce, inoltre, per i lavoratori fragili che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, che possano svolgerla anche attraverso l’adibizione a diversa mansione o possano dedicarsi a specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
In particolare l’art. 2 ter proroga al 31 dicembre 2021 le previsioni secondo le quali:
- i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020);
- il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26, comma 2, Decreto Legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020.
Tra le varie disposizioni poi viene anche previsto l’innalzamento a 72 ore del periodo di validità per i tamponi molecolari, mentre resta a 48 ore quello per i test rapidi.
In ambito scolastico la legge n. 133/2021 prescrive che tutto il personale scolastico deve possedere il green pass. L’obbligo si estende anche a chiunque acceda alle scuole, quali addetti al servizio mensa, addetti alle pulizie ecc.
In assenza del pass il lavoratore è considerato assente ingiustificato e non sono corrisposti la retribuzione né altro emolumento comunque denominato. Dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso sino al giorno del conseguimento del green pass e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i 15 giorni.
Devono possedere il green pass anche gli studenti universitari.
Restano sempre esenti dall’obbligo di green pass coloro che sono esclusi dall’obbligo vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
L’obbligo del green pass viene richiesto anche per l’accesso ai mezzi di trasporto.
Diversa la situazione per accedere alle strutture residenziali, socio assistenziali e socio sanitarie. In questo caso l’accesso è subordinato all’obbligo vaccinale che trova applicazione nei confronti anche dei soggetti esterni che svolgono a qualsiasi titolo (mensa, pulizie, manutenzione verde, ecc) la propria attività lavorativa in dette strutture, incluse le strutture semiresidenziali e quelle che ospitano persone in situazione di fragilità.
Ai medici, infermieri e ai lavoratori dipendenti delle citate strutture, la mancanza del vaccino comporta la sospensione della prestazione lavorativa con la conseguenza che non sono dovuti la retribuzione né qualsiasi altro compenso fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
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