
Licenziamento del lavoratore divenuto inidoneo alla mansione e blocco dei licenziamenti.
La normativa emergenziale da pandemia Covid-19 sancisce il divieto generale di licenziamenti economici e collettivi.
Ma cosa succede nell’ipotesi in cui un lavoratore nel contempo dovesse diventare inidoneo fisicamente alla mansione assegnatagli? Il datore di lavoro può licenziarlo?
Il licenziamento in questione rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 46 DL 18/2020 “Cura Italia” (convertito con modificazioni dalla L. N. 27/2020)? Di fatto non si configura nella fattispecie in esame un licenziamento economico in senso stretto.